Friuli Venezia Giulia


Sospensione canoni leasing – Stati di emergenza per eventi meteorologici

 

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.079, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei ministri del 29 febbraio 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 24 ottobre al 5 novembre 2023, hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, dal 13 luglio al 6 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*.

Anche se non espressamente previsto dalla normativa SelmaBipiemme si rende disponibile a valutare anche la sospensione dei contratti di leasing della clientela interessata dagli eventi metereologici di cui sopra.

I soggetti titolari di contratti relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere la sospensione fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

I clienti che fossero rimasti coinvolti possono richiedere la sospensione dei pagamenti scegliendo tra due modalità:

  • Totale: prevede la sospensione dell'intero importo del canone; in questo caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso contrattuale, saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal primo canone scadente dopo il termine di sospensione e per un numero di canoni pari a quelli sospesi;
  • Parziale: prevede la sospensione della sola quota capitale; in questo caso gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso pattuito nel contratto e corrisposti alle scadenze previste dal piano di ammortamento originario.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste ulteriori garanzie.

Di seguito potete trovare il modulo di richiesta moratoria da compilare, comprensivo di autocertificazione del danno subito dall’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e/o in cui è svolta l’attività, da trasmettere via e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per maggiori informazioni è possibile scrivere al nostro ufficio Rinegoziazioni ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

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* si evidenzia che l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 novembre 2023, n. 1.040, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha previsto che il comma 1 dell’articolo 9 dell’OCDPC n. 1.023/2023 sia sostituito dal seguente: “1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

 

 

 pdf  Modulo Richiesta Moratoria 1079 

 pdf  Ordinanza 1079

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pdf  Modulo Richiesta Moratoria  

pdf  Ordinanza 1040

pdf  Ordinanza 1023