Sospensione canoni leasing – Stati di emergenza per eventi meteorologici
Si segnala che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 7 maggio 2025, n. 104, il Decreto-Legge 7 maggio 2025, n. 65 (c.d. Decreto Alluvioni).
Nel medesimo Decreto, al Capo II, è contenuta una disposizione recante “Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l’area dei Campi Flegrei” (art. 11).
La norma dispone che nei confronti per le società e le imprese che alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale o la sede operativa o unità locali in immobili:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
- danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità
è sospeso - dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 - senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari.
Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto:
- edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici in commento, ovvero
- beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
È, altresì, sospeso per il medesimo periodo, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2024 e del 13 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.
I clienti che fossero rimasti coinvolti possono pertanto richiedere la sospensione dei pagamenti scegliendo tra due modalità:
- Totale: prevede la sospensione dell'intero importo del canone; in questo caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso contrattuale, saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal primo canone scadente dopo il termine di sospensione e per un numero di canoni pari a quelli sospesi;
- Parziale: prevede la sospensione della sola quota capitale; in questo caso gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso pattuito nel contratto e corrisposti alle scadenze previste dal piano di ammortamento originario.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste ulteriori garanzie.
Di seguito potete trovare il modulo di richiesta moratoria da compilare, comprensivo di autocertificazione del danno subito dall’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e/o in cui è svolta l’attività, da trasmettere via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per maggiori informazioni è possibile scrivere al nostro ufficio Rinegoziazioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Decreto Legge GGE del 07 maggio 2025